Lo scorso 23 novembre 2023 le associazioni sindacali e di categoria hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali (di seguito il «CCNL Credito»).
Grazie all’ipotesi di accordo, il CCNL Credito, scaduto il 31 dicembre 2022, è stato rinnovato sino al 31 marzo 2026.
Di seguito riportiamo una sintesi delle principali novità introdotte dall’accordo di rinnovo:
L’accordo prevede un aumento medio delle retribuzioni di €435 lordi mensili, dilazionando tale aumento in quattro tranche così suddivise:
Dunque, nei primi 9 mesi di vigenza del contratto verrà riconosciuto oltre l’80% dell’incremento retributivo definito con l’accordo in questione.
L’aumento concordato produrrà effetti positivi anche sulla tredicesima mensilità.
Inoltre, è previsto il pagamento degli arretrati nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2023 e il 30 novembre 2023 con una media di €1.250 lordi per lavoratore.
Sarà da valutare, caso per caso, la possibilità di assorbire con il superminimo tali aumenti contrattuali. Ciò tenuto conto anche degli orientamenti giurisprudenziali in tema che potrebbero porre dei limiti, sia nel caso in cui la Società abbia in passato rinunciato alla facoltà di assorbire gli aumenti previsti dal CCNL Credito (venendosi a creare, ove si sia trattata di condotta reiterata e generalizzata, un uso aziendale in tal senso), sia in relazione alle rate degli aumenti successive alla prima ove quest’ultima non sia stata assorbita (sussistendo il rischio, in tale ipotesi, che tale facoltà di assorbimento sia da intendersi rinunciata ove non applicata alla prima rata di aumento).
Un’importante novità, oseremmo dire “al passo coi tempi”, è prevista in tema di organizzazione del tempo di lavoro. Infatti, con il nuovo contratto è prevista la riduzione dell’orario di lavoro, in quanto le attuali 37,5 ore settimana dal 1° luglio 2024 si ridurranno a 37 ore a parità di retribuzione, con una conseguente riduzione di 30 minuti complessivi.
Inoltre, salirà da 8 a 13 il numero delle ore per la formazione retribuita, con l’obiettivo di arricchire e promuovere l’evoluzione delle competenze dei lavoratori. A tale proposito, è previsto un delle procedure che consentano agli istituti di credito di accedere ai finanziamenti di fondi, enti bilaterali e Unione Europea per la formazione del personale.
Il nuovo CCNL Credito svolge un ruolo di assoluta importanza anche con riferimento ai diritti sociali. Infatti, viene riconosciuto il pieno trattamento economico alle lavoratrici in stato di gravidanza c.d. “a rischio” che sinora era previsto per soli cinque mesi. Inoltre, viene recepita ed inserita nel testo del CCNL Credito la dichiarazione congiunta in materia di molestie e violenze di genere sui luoghi di lavoro del 2019 al fine di prevenire, contrastare e non tollerare ogni forma di comportamento che abbia come risultato un’intimidazione, un danno o una sofferenza fisica, sessuale e piscologica.
È stato inoltre dato il via libera ad attività lavorative ulteriori, con la cancellazione dell’autorizzazione che precedentemente l’istituto di credito doveva concedere ai dipendenti. Tale previsione trova la sua ratio nell’attuale panorama legislativo, recentemente modificato con l’introduzione del c.d. Decreto Trasparenza (D. Lgs. 27 giugno 2022, n. 104), il quale prevede all’art. 8 che, fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 2105 cod. civ., «il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole». Infatti, in base alla suddetta disposizione legislativa il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro solo qualora sussista una delle seguenti condizioni: (a) un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi; (b) la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico; (c) il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d'interessi con la principale attività lavorativa.
I giorni di assenza per malattia ai dipendenti con disabilità grave (Legge 104/92, articolo 3, comma 3) sono aumentati del 50% rispetto alle precedenti norme contrattuali.
Il CCNL Credito definisce altresì una nuova veste per il Fondo per l’occupazione (FOC) che lavorerà in sinergia con il Fondo di solidarietà per favorire maggiormente la staffetta generazionale nel settore e far crescere l’occupazione al Sud.
Passa inoltre da €2.500 a €3.500 annui l’importo che il FOC riconosce agli istituti di credito che assumono (a) giovani fino a 36 anni, (b) persone con disabilità, (c) disoccupati di lungo periodo, (d) lavoratori in mobilità e in cassa integrazione. Inoltre, a chi è vicino al prepensionamento e sceglierà di passare al lavoro part-time, verrà pagato, per un massimo di 36 mesi, un importo pari al 25% della differenza di retribuzione.
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In conclusione, il nuovo CCNL Credito offre al mondo della finanza un volto più inclusivo e attento al work-life balance, in quanto introduce elementi innovativi in tema di orario di lavoro, (riducendolo a parità di stipendio), redistribuzione della produttività dei lavoratori e ricambio generazionale, ponendo altresì in modo significativo uno sguardo attento ai temi dell’inclusione e di genere.