Nella giornata di ieri, all’esito di un intenso e lungo confronto tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, INAIL e le Parti Sociali, è stato finalmente sottoscritto il «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro» (di seguito, il “Protocollo”).
Il documento – tenuto conto dei provvedimenti adottati dal Governo e dal Ministero della Salute nonché della legislazione vigente – aggiorna le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza (in particolare il 14 Marzo 2020, il 24 Aprile 2020 ed il 6 Aprile 2021).
In particolare, il Protocollo contiene le nuove linee guida finalizzate ad agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro.
Le misure di prevenzione previste nel nuovo Protocollo – per la cui applicazione e verifica risulta centrale il ruolo dei comitati anti-contagio (costituiti all’interno delle aziende con la partecipazione delle rappresentanze sindacali e del RLS) – riguardano i seguenti ambiti:
i. Informazione: il datore di lavoro deve informare (o meglio, continuare ad informare) tutti i lavoratori e chiunque faccia ingresso all’interno dei luoghi di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare (tra cui l’impegno di dichiarare se, anche successivamente all’ingresso, si manifestino sintomi da Covid-19);
ii. Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro: il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà (ma non necessariamente dovrà) essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Qualora la temperatura risultasse superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro;
iii. Gestione degli appalti: laddove i lavoratori dipendenti di aziende terze operanti nello stesso sito produttivo (ad es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, etc.) risultassero positivi al test anti-Covid (ossia al tampone), l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, laddove presente. L’azienda committente sarà comunque tenuta a: i) informare l’impresa appaltatrice circa i contenuti del Protocollo aziendale ed a ii) vigilare affinché i lavoratori delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni;
iv. Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria: il datore di lavoro sarà tenuto ad assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Inoltre, in tutti gli ambienti di lavoro dovranno essere adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata;
v. Precauzioni igieniche personali: è obbligatoria per le persone presenti nel luogo di lavoro l’adozione di tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. A tal fine, il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione mezzi detergenti e disinfettanti accessibili a tutti i lavoratori;
vi. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: questo è un punto nodale sul quale molto si è dibattuto nelle ultime settimane. In virtù del nuovo Protocollo, l’uso delle mascherine di tipo FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la disciplina vigente, rimane un “presidio importante” per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine pertanto, secondo il Protocollo, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la disponibilità delle mascherine di tipo FFP2. Inoltre, il datore di lavoro, su indicazione del medico competente o del RSPP, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, dovrà individuare particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (mascherine di tipo FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
Quindi, in sintesi sul punto:
vii. Gestione degli spazi comuni: l’accesso agli spazi comuni (comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi) avverrà in modo contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi;
viii. Gestione entrata e uscita dei dipendenti: le aziende dovranno favorire orari di ingresso ed uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni. Laddove possibile, occorre comunque dedicare una porta di entrata e una porta di uscita diverse;
ix. Gestione di una persona sintomatica in azienda: nel caso in cui una persona presente sul luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5°C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali, sarà tenuta a comunicarlo al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica dovrà essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina di tipo FFP2 (secondo la previsione, sopra indicata, di una dotazione ad hoc aziendale a carico del datore di lavoro);
x. Sorveglianza sanitaria: la sorveglianza sanitaria, oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti di contagio, rappresenta un’occasione di informazione e formazione che il medico competente potrà fornire ai lavoratori, in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione. Inoltre, il medico competente collaborerà con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST, nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da Covid-19 ed attua la sorveglianza sanitaria eccezionale;
xi. Lavoro agile: viene ribadito per l’ennesima volta che il lavoro agile rappresenta uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili. A tale riguardo, le Parti sociali hanno manifestato nel Protocollo l’auspicio che venga prorogato ulteriormente il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working (ad oggi di imminente scadenza);
xii. Lavoratori fragili: il Protocollo stabilisce che datore di lavoro, sentito il medico competente, sarà tenuto ad adottare specifiche misure di prevenzione e organizzative a tutela dei lavoratori fragili. Inoltre, le Parti Sociali auspicano (anche in questo caso) una proroga delle disposizioni emergenziali in materia di tutele per i lavoratori fragili.
Infine, le Parti si sono impegnate ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico e comunque entro il 31 Ottobre 2022 per un eventuale (ed auspicato) aggiornamento delle misure previste dal Protocollo.
Con l’attuale Protocollo – che è decisamente più “snello” rispetto a quelli precedenti – traspare un grande senso di responsabilità (ed a ben vedere, di cautela) da tutte le Parti Sociali che, in un momento di ripresa dei contagi, hanno fissato alcune specifiche regole che avranno un ruolo importante al fine di contenere la diffusione del virus da Covid-19.
Certamente, tuttavia, la regolamentazione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro privati appare oggi quasi un unicum, che si innesta in una progressiva e inesorabile deregulation sull’uso dei dispositivi di protezione che invece contraddistingue tutti gli altri ambiti di socialità e di condivisione.