È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (Serie L, 6 marzo 2024) la direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (la c.d. “Direttiva ECGT”).
La Direttiva introduce norme specifiche a tutela dei consumatori volte a contrastare le pratiche commerciali sleali associate all’obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (“greenwashing”), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili.
Lo scopo ultimo della Direttiva è quello di promuovere la transizione verde e il corretto funzionamento del mercato interno assicurando che le imprese di forniscano ai consumatori informazioni chiare, pertinenti e affidabili anche sotto il profilo della sostenibilità.
La Direttiva ECGT, in particolare, modifica le direttive 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali e 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
Più precisamente, vengono aggiunte all’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali ai sensi dell’Allegato I della direttiva 2005/29/CE le seguenti fattispecie:
La Direttiva ECGT ha inoltre modificato l’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE riguardante le pratiche commerciali considerate ingannevoli in base ad una valutazione caso per caso, aggiungendo le caratteristiche ambientali e sociali e gli aspetti relativi alla circolarità all’elenco delle caratteristiche principali del prodotto, e ha altresì integrato l’art. 6, paragrafo 2, della medesima direttiva, vietando:
Ai fini del miglioramento del benessere economico dei consumatori, la Direttiva ha altresì voluto affrontare le pratiche associate all’obsolescenza precoce, comprese le pratiche di obsolescenza programmata consistenti nella pianificazione o progettazione deliberata di un prodotto con una durata di vita limitata, affinché smetta di funzionare dopo un’intensità d’uso predeterminata o comunque un determinato periodo di tempo.
A tale scopo, sono state introdotto tra le pratiche commerciali sleali ai sensi dell’Allegato 1 della direttiva 2005/29/CE una serie di fattispecie a tutela dei consumatori, tra le quali, in campo digitale, non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento del bene o presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità.
Infine, la Direttiva mira a garantire ai consumatori una corretta informazione riguardo ai profili della durabilità e riparabilità del prodotto intervenendo sulla disciplina prevista dalla 2011/83/UE. Nello specifico:
La Direttiva ECGT entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e gli Stati membri avranno tempo sino al 27 marzo 2026 per adottare e pubblicare le misure necessarie per recepire la direttiva nel diritto nazionale.