Lo scorso 1° marzo è finalmente iniziato il c.d. sunrise period e con esso il count down ufficiale all’inizio dell’operatività del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), previsto per il prossimo 1° giugno.
Già a partire da ora è possibile per tutti i titolari di brevetti europei o domande di brevetto europeo esercitare l’opt-out e rinunciare per quei titoli alla competenza esclusiva del Tribunale a favore di quella delle corti nazionali ai sensi dell’articolo 83 dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.
L’opportunità di esercitare il diritto di opt-out dipende da una molteplicità di fattori che devono essere valutati in concreto caso per caso.
A diverse conclusioni si potrà arrivare, ad esempio, a seconda della tipologia di attività svolta, dei mercati di interesse, della file history del brevetto e del paese in cui ha sede il titolare.
Non solo i titolari di brevetti europei devono prepararsi con anticipo all’entrata in vigore del TUB: chiunque abbia il sospetto che la propria attività e/o i propri prodotti possano interferire con l’ambito di protezione di brevetti europei di terzi dovrà valutare eventuali iniziative prima di trovarsi coinvolto in controversie complesse e costose dinnanzi al TUB.
Alcuni titolari di brevetti europei e/o di domande di brevetto europeo potrebbero trovare conveniente la competenza esclusiva del TUB in ragione dei seguenti vantaggi del sistema:
Per altri, l’opt out potrebbe essere la scelta migliore in ragione dei seguenti svantaggi del sistema:
Anche i terzi non titolari di brevetti europei dovranno prepararsi adeguatamente all’entrata in vigore del TUB e all’eventualità di essere convenuti in azioni di contraffazione che abbiano effetti estesi al territorio di tutti gli Stati contraenti.
In particolare, ove ciò non sia già stato fatto, è opportuno attivarsi sin d’ora tramite i propri consulenti brevettuali di fiducia per verificare che i propri prodotti o processi non siano potenzialmente interferenti con brevetti europei e/o domande di brevetto europeo. In quel caso, ove non sia possibile apportare modifiche che escludano il rischio di interferenza o, comunque, ove vi sia la concreta minaccia di subire un’azione di contraffazione, non si dovrebbe escludere l’opportunità di instaurare in via preventiva un’azione di accertamento negativo della contraffazione e di nullità del brevetto avanti a una corte nazionale, per evitare di essere convenuti dinnanzi al TUB con maggiori costi.
Peraltro, ove il titolare del brevetto europeo oggetto del giudizio abbia già esercitato il diritto di opt-out, la proposizione di un’azione avanti ad una corte nazionale avrebbe l’effetto di impedire il ritiro dell’opt-out ai sensi del quarto comma dell’articolo 83 dell’Accordo, escludendo quindi definitivamente il rischio di essere convenuti avanti al TUB per la violazione di quel brevetto.